Il protocollo applicativo di sicurezza proposto dal Comitato Tecnico Scientifico e approvato dal Consiglio AICS è stato aggiornato includendo l’attività di allenamento delle discipline da contatto. AICS ha ritenuto opportuno specificare gli ambiti operativi entro i quali il protocollo deve essere scrupolosamente applicato e dove tale indirizzo sportivo non ha efficacia né legittimità attuativa.
ALLENAMENTI AGONISTICI E ATTIVITÀ NON SPORTIVA. La prima e doverosa specifica da fare è distinguere chi svolge attività sportiva propriamente detta da chi svolge attività sociale di svago. I due ambiti sono assai diversi fra loro: i primi devono attenersi scrupolosamente al protocollo applicativo di sicurezza; i secondi, coloro i quali invece partecipano ad attività sociali puramente di svago e di divertimento, non considerabili nell’ambito sportivo, sono esclusi dalle linee guida del Ministero dello Sport e di conseguenza dall’AICS . Questi ultimi devono dunque riferirsi in generale alle disposizioni governative e regionali vigenti per attività in luoghi pubblici e privati, al chiuso o all’aperto.
PRATICA AGONISTICA E PREAGONISTICA. L’attività sportiva è dunque circoscritta e ben identificata per gli atleti MIDS/AICS delle classi, come previsto dal regolamento attività sportiva MIDS. Le linee guida contenute nel protocollo applicativo di sicurezza sono inoltre valide anche per i competitori di classe D (ai quali viene richiesto il possesso del certificato medico sportivo non agonistico, art. 11 del Regolamento dell’Attività Sportiva MIDS), per lo svolgimento di attività ludico-ricreative finalizzate in modo specifico per l’avviamento e la promozione allo sport della Danza.
NESSUNA NUOVA RESTRIZIONE. Per la Danza Sportiva MIDS, AICS conferma le attuali e tuttora odierne disposizioni governative varate con l’ordinanza del 16 agosto scorso – che all’art. 2 recita: “Sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico” – non riguardano affatto la danza sportiva, la cui pratica non ha subito alcuna restrizione.
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