FIDS Trascrizione Comunicato Ufficiale n° 1/2020 Corte D’Appello Federale

CORTE D’APPELLO FEDERALE DELLA Fms

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/2020

CONS. ORIANA CALABRESI – PRESIDENTE

AVV. GIULIA   MINICHIELLO – GIUDICE COMPONENTE

Avv. GIOVANNI MARIA RICCIO – GIUDICE COMPONENTE

Nel procedimento promosso dall’Avv. Salvatore Scarfone, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Marino per la riforma della decisione del Tribunale Federale FIDS, pubblicata con C.U. n. 1/2020 dell’ 11.2.2020 (RG.TF n. 14/19), avverso e per l’annullamento della delibera del Consiglio Federale del 29 ottobre 2019, nei confronti:

della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), in persona del legale rappresentante pro-­tempore, Presidente Michele Barbone, rappresentata e difesa dall’avv. Guido Valori

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con ricorso del 27 novembre 2019, I’Aw. Salvalore Scarfone proponeva opposizione per chiedere l ‘annullamento – previa declaratoria di illegittimità – della delibera del 29 ottobre 2019, con la quale il Consiglio Federale aveva deliberato la sua revoca dalle funzioni di Procuratore Federale. Il ricorrente, infatti,  sino ad ottobre  2019, rivestiva  la carica di Procuratore  Federale  presso Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), con nomina decorrente dal febbraio 2017. A seguito della ricezione di una comunicazione, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, dal Presidente Federale FIDS, dott. Michele Barbone, il ricorrente veniva a    conoscenza dell’ufficializzazione della revoca, su deliberazione del Consiglio Federale FIDS a seguito di riunione consiliare del 29/10/2019, dall’incarico di Procuratore Federale, per le ragioni di cui dell’ art. 3 co. 3 del codice di giustizia sportiva.

Il Tribunale Federale FIDS dichiarava, con decisione del 5.2.2000, inammissibile il ricorso. Avverso tale provvedimento, con atto del 26 febbraio 2020, proponeva reclamo l’Avv. Salvatore Scarfone, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado impugnata di “dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia e/o annullamento della delibera richiamata nella comunicazione a firma del Presidente federale con protocollo 2612/19,  perchè contraria ai principi generali dell ‘ordinamento sportivo, alle norme, ai regolamenti ed agli statuti sia del Coni che Federali, nonché dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inesistenza e/o efficacia e/o annullamento di tutti gli eventuali atti o provvedimenti  ad essa precedenti e conseguenti”.

Preliminarmente, il Tribunale, riconduceva la domanda dell’Avv. Scarfone, qualificata come “Ricorso della parte interessata” ai sensi dell’art. 48 quater del regolamento di Giustizia, nell’alveo, invece, dell’art. 48 quinquies del medesimo Regolamento, rubricato “Ricorso per l’annullamento delle deliberazioni”. I motivi assunti dal Tribunale a fondamento della propria decisione sono derivanti da quanto sopra riferito, giacché la qualificazione errata avrebbe comportato l’inammissibilità del ricorso per difetto di titolarità in capo all’avv. Scarfone. Stando a quanto statuito dall’art. 48 quinquies “le deliberazioni del Consiglio federale  (..) possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale , o del Collegio dei revisori dei conti”: per tale motivo l’azione di annullamento delle deliberazioni consiliari spetterebbe, secondo il Tribunale, solo ed   esclusivamente ai componenti del Consiglio assenti/dissenzienti e ai revisori dei conti. A conferma dell’assenza di titolarità vi sarebbe anche il richiamo che l’art. 48 quinquies fa ai commi 2 e 3 del 48 quater, ma non un rimando al comma 1 che, a differenza degli altri due, consentirebbe un ricorso a chiunque ne facesse richiesta. Il  ricorso per annullamento  sarebbe, quindi, una norma speciale rispetto alla generale, tale da consentire la tutela a chiunque e per qualunque situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale e il controllo sulle decisioni del Consiglio sarebbe, quindi, limitato unicamente ai consiglieri assenti o dissenzienti.

Il ricorrente, inoltre, a parere del Tribunale, avrebbe potuto agire contro la delibera federale non solo con lo strumento della sospensione da parte della Giunta nazionale del Coni, ma anche mediante ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria, qualora avesse voluto far valere i suoi “diritti soggettivi di natura patrimoniale”. Il Tribunale concludeva richiamando, altresì l’art. 48 quinquies co. 1 dove si prevede che “il legislatore sportivo ha riconosciuto al Procuratore Federale il potere di impugnare le delibere dell’assemblea. Con l’ovvia conseguenza che, in ossequio ai principi generali di interpretazione delle norme, è possibile affermare, senza tema di smentita, che quando il legislatore sportivo ha voluto riconoscere al Procuratore Federale il potere di impugnazione di una Delibera (Assemblea) lo ha detto espressamente”.

Nel proprio atto di appello, l’appellante asseriva che

il Tribunale avrebbe errato qualificando l’azione promossa dall’ avv. Scarfone alla stregua di ricorso ex art. 48 quinquies R.G. FIDS (e non ex art. 4S quater come indicato nella rubrica del ricorso);

avrebbe, altresì, errato affermando che la circostanza per cui  l’ordinamento esclude l’impugnazione delle deliberazioni consiliari davanti ai giudice federale non esclude che, contro tali  provvedimenti , si possano  promuovere  le azioni  ritenute più  idonee  dinanzi all’Autorità  Giudiziaria, qualora si ritengano lesivi i diritti o interessi giuridicamente rilevanti;

il provvedimento di revoca sarebbe stato viziato dato che l’originaria deliberazione di nomina dell’avv. Scarfone a Procuratore  federale non  sarebbe stata affetta da alcun vizio, donde l’insussistenza dei presupposti per l’intervento di revoca in autotutela;

il Consiglio federale non avrebbe il potere di revoca, il quale spetterebbe alla Commissione di Garanzia, che non avrebbe solo poteri disciplinari ma anche poteri di autotutela di secondo grado giustificati dalla esigenza di tutelare la terzietà e l’autonomia degli organi di giustizia; il Consiglio federale avrebbe anche agito in potenziale se non in concreto conflitto di interessi dato che, prima della deliberazione di revoca, l’avv. Scarfone aveva notificato l’atto di avviso di conclusione delle indagini ad alcuni consiglieri.

Il Presidente della Corte Federale d’Appello fissava l’udienza di discussione al giorno 11 giugno 2020.

Con memoria del 4 giugno 2020, la FIDS si costituiva in giudizio, chiedendo di respingere il ricorso siccome inammissibile e infondato e, in ogni caso, di respingere la domanda di annullamento della delibera 448/19 di cui alla comunicazione Presidente federale prot. 2612/ 19.

In particolare, la FIDS riteneva il reclamo infondato in quanto:

spetterebbe al giudice di merito il compito di interpretare la domanda proposta individuando i suoi elementi costitutivi, personae , petitum e causa petendi;

l’azione promossa dall’appellante rientrerebbe nell’art. 48 quinquies R.G. FIDS e, pertanto, il controllo dell’Organo di giustizia sulle deliberazioni consiliari potrebbe essere esercitato solo su sollecitazione degli stessi membri del Consiglio federale, che non abbiano preso parte o aderito alla deliberazione, o dal Collegio dei revisori;

il potere di revoca di un proprio provvedimento sarebbe attribuito, per simmetria, all’Organo dotato del potere di assumere il provvedimento ogg tto stesso della revoca, mentre la Commissione di Garanzia non potrebbe revocare un provvedimento del Consiglio federale dato che tale potere non le sarebbe attribuito da alcuna norma;

la Commissione Federale di Garanzia, nella riunione dell’ 11.11.2019 avrebbe, comunque, preso atto della sopravvenienza del provvedimento di evoca della nomina a Procuratore federale dell’avv. Scarfone, in data 29 ottobre 2019, motivata dal Consiglio federale sulla palese situazione di conflitto di interessi” conseguente a pretese economiche nei confronti della FIDS, attivate dal Procuratore stesso.

Nell’udienza di discussione è presente l’appellante e gli avv.ti Maurizio Marino e Lorenzo Maria Ciottolini, per l’avv. Scarfone; per la FIDS è presente l’avv. Paola Vaccaro in sostituzione dell’avv. prof. Guido Valori.

Le parti si riportano al reclamo e ai propri scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo dell’avv. Scarfone si fonda, come succintamente esposto, sulla carenza di potere del Consiglio federale circa la valutazione della permanenza dej requisiti richiesti per svolgere una funzione quale quella di un Organo autonomo, terzo e indipendente, come il Procuratore federale. Giova preliminarmente rappresentare il quadro regolamentare e statutario applicabile alla fattispecie, a giudizio del Collegio, in ossequio del principio -richiamato anche nella decisione del Tribunale – iura novit curia.

Difatti, sebbene le parti dell’odierno procedimento  facciano riferimento agli artt. 48-quater e 48-quinquies  del  Regolamento  di  Giustizia,  l’inquadramento degli Organi federali risulta essere disciplinato dal combinato disposto degli artt. 43-bis e 72 ss. dello Statuto FIDS. L’art. 72 dello Statuto FIDS, rubricato “Organi di Giustizia e Procura della FIDS” stabilisce che gli Organi di giustizia sportiva sono il Giudice Sportivo; il Tribunale Federale e la Corte sportiva di appello; la Corte Federale di appello. Il comma 2 del medesimo articolo dispone poi che “La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma per assicurare la piena osservanza delle norme del! ‘ordinamento federale “. L’art. 77, comma 2 dello Statuto FIDS prevede che il Procuratore federale sia nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, e sia scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, a norma del Codice di Giustizia Sportiva. La norma in questione rispecchia quanto previsto dall’art. 43-bis dello Statuto FIDS che, nell’elencare le competenze della Commissione federale di garanzia, al comma 2, assegna alla Commissione stessa il potere di individuare i soggetti ritenuti idonei a rivestire il ruolo di Procuratore federale. La disposizione assegna in via esclusiva detto potere alla Commissione federale di garanzia, come si evince dall’inciso della norma richiamata, la quale espressamente dispone che tale determinazione sia “non più sindacabile “.

Il successivo comma 3 dell’art. 43-bis dello Statuto FIDS riconosce alla medesima Commissione il potere di adottare le “sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall’incarico” nei casi elencati dalla disposizione stessa e, quindi, “nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza”,”nel caso di grave negligenza nell’espletamento delle funzioni ” e, infine, con clausola aperta, che testimonia la non tassatività delle ipotesi contemplate dallo Statuto, “nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile”. In tale ultima ipotesi, conclude il comma 3, “la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo”.

Da tale ultimo inciso si evince, altresì, che la Commissione Federale di garanzia agisce in piena autonomia e rimettendosi alla propria discrezionalità in merito alle scelte da adottare nell’interesse federale. Diversamente, infatti, il comma 3 dell’art. 43-bis dello Statuto FIDS avrebbe previsto una procedura differente, subordinando la determinazione della Commissione federale di garanzia al vaglio o alla ratifica di un altro Organo, gerarchicamente sovraordinato o comunque differente.

La lettura in combinato disposto delle norme precitate dimostra invece, a giudizio della scrivente Corte, che lo Statuto FIDS abbia voluto riconoscere un potere esclusivo e non concorrente in capo alla Commissione federale di garanzia, che è l’unico organo competente a deliberare la rimozione dell’incarico. Pertanto, nel caso in esame, l’Organo deputato a deliberare la rimozione dell’avv. Scarfone avrebbe dovuto essere, per l’appunto, la Commissione federale di garanzia e non già il Consiglio federale.

Quanto detto pare essere confermato anche dalla lettura dell’a  . 31, comma 1, lett. q) dello Statuto FIDS, laddove si enumerano le attribuzioni riconosciute al Consiglio federale, tra cui quella di nominare “i componenti della Commissione federale di garanzia a norma dell ‘art. 43-bis, nonché su proposta del Presidente, i componenti degli organi di giustizia e i responsabili ed i componenti delle strutture federali e delle altre commissioni”.L’art. 31 dello Statuto FIDS non fa menzione del potere di revoca e, dunque, nei confronti di tale disposizione, deve concludersi che il comma 3 dell’art. 43- bis dello Statuto FIDS si ponga in regime di specialità.

Alla luce di quanto detto, si deduce che – anche se in astratto si sarebbe potuto configurare l’insorgere di un conflitto di interesse disciplinarmente rilevante – la delibera consiliare del 29 ottobre 2019, con la quale il Consiglio Federale della FIDS ha deli erato la revoca dalle funzioni di Procuratore Federale, debba considerarsi illegittima e quindi da annullare, giacché l’Organo che ha assunto detta delibera non è investito – ai sensi dello Statuto,IDS – di tale potere, che invece è demandato, in via esclusiva, come già osservato, alla Commissione federale di garanzia, alla quale il Consiglio federale avrebbe potuto  sottoporre  i motivi, ritenuti  incompatibili con la funzione di Procuratore federale, per la revoca dell’incarico al Procuratore federale e richiedere alla stessa Commissione una decisione in merito.

Alla luce dei rilievi su esposti, il reclamo risulta fondato e merita di essere accolto. Pertanto, la decisione del Tribunale federale deve essere riformata, atteso che la procedura adottata, sulla scorta del quadro normativo summenzionato, risulta non conforme alle previsioni statutarie e regolamentari.

Alla luce di quanto suesposto, risulta assorbita ogni altra questione dedotta.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello FIDS, definitivamente pronunciando accoglie il reclamo e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l’illegittimità e per l’effetto l’annullamento della delibera 448/19 di cui alla Comunicazione del Presidente Federale prot. 2612/19.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio dell’ 11 giugno 2020.